Al fine di rendere più corretti e più equi possibili i rapporti tra banche e clienti, le banche hanno introdotto due strumenti che servono a tutelare il cliente in caso di controversie: l'Ufficio Reclami e l'Ombudsman-Giurì Bancario, frutto di un Accordo interbancario, sottoscritto dalla quasi totalità delle banche ed operante dal 1993.

Meliorbanca ha aderito all'Accordo e ha istituito al proprio interno un Ufficio Reclami al quale il cliente può rivolgersi per qualunque questione derivante da rapporti intrattenuti con la banca, avente ad oggetto rilievi circa il modo con cui la stessa abbia gestito operazioni o servizi, purché posti in essere nei due anni precedenti il giorno della presentazione del reclamo.

L'Ombudsman-Giurì Bancario, a sua volta, è un Organismo collegiale, voluto dalle banche, per risolvere le controversie tra le banche e i clienti.

II cliente che, dopo essersi rivolto al personale della banca, non si ritenga soddisfatto in merito alla soluzione del suo problema, può esporre il proprio problema presentando apposito reclamo per iscritto:
1. con lettera da inviare a mezzo raccomandata A/R al seguente indirizzo:

Meliorbanca S.p.A.
Ufficio Reclami
Via Borromei, 5
20123 Milano

2. inviando una e-mail a: reclami@meliorbanca.com

3. consegnando la lettera di reclamo allo sportello presso cui intrattiene il rapporto e richiedendo il rilascio di ricevuta.

Per essere valido il reclamo deve contenere: gli estremi del ricorrente, i motivi del reclamo, la sottoscrizione o analogo elemento che consenta l' identificazione certa del cliente.

La banca si attiverà per evadere le richieste nel più breve tempo possibile.
Si precisa che i reclami relativi ai servizi di investimento saranno trattati entro un massimo di 90 giorni e quelli riguardanti altri prodotti e servizi entro un massimo di 60 giorni.
Il cliente, qualora sia rimasto insoddisfatto dal ricorso all'Ufficio Reclami (perché non ha avuto risposta, perché la risposta è stata, in tutto o in parte, negativa, ovvero perché la decisione, sebbene positiva, non è stata eseguita dalla banca), può presentare un ricorso all'Ombudsman-Giurì Bancario, organismo collegiale attivo presso il Conciliatore Bancario, purchè:
a) la controversia non sia stata già sottoposta all'esame dell'Autorità giudiziaria o di un Collegio arbitrale;
b) la controversia riguardi questioni quantificabili in un valore non superiore a 50.000 euro, purché riferite a operazioni o servizi posti in essere a far data dal 1° gennaio 2006. In nessun caso è ammessa la riduzione della richiesta risarcitoria al fine di fare rientrare quest'ultima nella competenza per valore dell'Ombudsman;
c) non sia trascorso un anno, rispettivamente, dalla presentazione del reclamo rimasto inevaso, dalla sua decisione in tutto o in parte non favorevole per il cliente, ovvero dall'accoglimento del reclamo, cui non sia stata data attuazione.
II cliente dovrà quindi inviare una lettera a mezzo raccomandata A/R al seguente indirizzo:

Conciliatore Bancario - Ombudsman-Giurì Bancario
via delle Botteghe Oscure n. 54
00186 Roma

oppure via e-mail all'indirizzo di posta elettronica: associazione@conciliatorebancario.it

A sua volta, l'Ombudsman emetterà il suo giudizio entro 90 giorni dalla data di ricevimento del reclamo e ne darà comunicazione scritta sia al cliente sia alla banca.

Il personale di Meliorbanca è a disposizione della clientela per ulteriori informazioni e/o per qualunque chiarimento in merito alla procedura di reclamo.

Presso la Direzione Generale della banca e presso tutte le Filiali sono disponibili il Regolamento dell'Ufficio Reclami e dell'Ombudsman-Giurì bancario, il Regolamento delle procedure di reclamo in materia di bonifici transfrontalieri e i fac-simile delle lettere da utilizzare per presentare un reclamo alla banca oppure al Conciliatore Bancario.

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